I diritti d'autore


I DIRITTI D'AUTORE


Il diritto d'autore tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo riguardanti le scienze, la letteratura, la musica, le arti figurative, l'architettura, il teatro, la radiodiffusione, i programmi per lavoratore e le banche dati. La tutela autoriale non soggiace ad alcun onere di deposito, come invece si richiede per le invenzioni industriali. Il contenuto del diritto d’autore si articola in diritto morale e diritto patrimoniale d’autore.

Diritto morale d’autore. - Il diritto morale d’autore è un diritto personale, inalienabile e intrasmissibile. Si compone di una serie di facoltà, tra cui il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tale diritto è inalienabile e dopo la morte dell’autore può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge, dai figli, e, in loro mancanza, dai genitori e dagli ascendenti.

Il diritto morale d’autore si concretizza anche nella facoltà di non pubblicare l’opera (diritto di inedito), di non rivelare la propria identità al momento della pubblicazione dell’opera e di ritirare l’opera dal commercio, quando ricorrano gravi ragioni morali. Dopo la morte dell’autore, il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietato la pubblicazione o abbia conferito ad altri tale diritto.

Diritto patrimoniale d’autore. - Il diritto patrimoniale d’autore consiste nel diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera protetta. Si compone di una serie di facoltà, tutte indipendenti tra loro, tra cui la facoltà di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, tradurre in altra lingua o rielaborare l’opera. Tali facoltà spettano, salvo casi particolari, all’autore o ai suoi aventi causa e hanno una durata limitata nel tempo, potendo lo sfruttamento in esclusiva essere esercitato solo per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

Di fronte a queste definizioni pensate che ai giorni nostri sia più facile tutelare questi diritti?


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